L’accordo tra UK e EU annunciato alla vigilia di Natale, fornisce maggiori chiarimenti rispetto agli scambi commerciali tra le due aree a partire dalla fine del periodo di transizione.
Qui di seguito i requisiti essenziali per spedire a partire dal 1° di Gennaio 2021.
• A partire dal 1 Gennaio 2021, per ogni spedizione tra Gran Bretagna ed Unione Europea (e viceversa), sarà necessaria una dichiarazione doganale anche se l’accordo commerciale e di cooperazione tra EU e UK parla di “tariffe zero” (esenzione dai dazi doganali), ciò non elimina l’obbligo di emettere una dichiarazione doganale e pertanto sarà necessario accompagnare la spedizione con fattura proforma o commerciale.
L’accordo si applica solo ai dazi doganali e pertanto nella maggior parte dei casi i dazi doganali non verranno applicati a tutte quelle merci che rispetteranno i requisiti previsti in materia di “origine delle merci”. L’IVA invece sarà regolarmente applicata.
La dichiarazione doganale è necessaria per permettere alle merci di oltrepassare il confine, visto che UK lascerà il mercato unico e l’unione doganale. Eventuali restrizioni previste da singoli Paesi
rimarranno in vigore come ad esempio la richiesta di licenze.
• Requisiti per l’Origine della Merce: per beneficiare dell’accordo EU-UK che prevede l’esenzione dal dazio, è essenziale dimostrare l’origine della merce attraverso la dichiarazione in
fattura (proforma o commerciale) sia per le spedizioni B2B sia per quelle B2C; è preferibile usare la dichiarazione sotto riportata per merci di UK o dell’Unione Europea che rispettano i rispettivi
requisiti di origine. Senza questa dichiarazione, non sarà possibile per il vettore esentare le merci dal pagamento del dazio e potrebbe non essere possibile per il vettore provvedere alla revisione a
posteriori della dichiarazione doganale e se possibile, potrebbero essere applicati costi addizionali.
**The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No.*) declares
that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin.
(Place and date**):
(Name of the exporter):**
IMPORTANTE: Il Paese di Origine delle merci deve essere identificato in modo accurato e rimane responsabilità dello spedente.
Il Exporter Reference No. è richiesto per tutte le spedizioni da UK alla UE (corrisponde al numero EORI di UK). Per le spedizioni dalla UE a UK, il Exporter Reference No. (questo è il tuo numero REX) è richiesto solo quando il valore della spedizione eccede il valore di 6000 EURO/£ 5700.
• Cambiamenti relativi all’IVA in UK saranno introdotti a partire dal 1 Gennaio 2021:
in considerazione del fatto che questo cambiamento non fa parte dell’accordo tra UE e UK, l’IVA verrà applicata su tutte le merci importate in UK da qualsiasi paese nel mondo.
Questo vuol dire che la maggior parte delle spedizioni importate da qualsiasi Paese, inclusa la UE, che hanno un valore pari o maggiore di £135 saranno assoggettate al pagamento dell’IVA.
Per le merci con un valore compreso tra £0 e £135, vendute ad un consumatore (B2C) in UK, l’IVA dovrà essere assolta al momento della vendita e pertanto rimane responsabilità del venditore.