In Italia e in diversi Paesi Europei, i vari vettori stanno fronteggiando un grave aumento di casi di Covid-19.
A causa delle restrizioni sanitarie attivate e con l’obiettivo di dare massima priorità alla salute e alla sicurezza di tutti coloro coinvolti nel processo, il servizio in alcune zone potrebbe subire ritardi.
Sono in atto varie contromisure efficaci per mantenere quanto più possibile stabile il sistema ma non possono garantire che tutte le zone verranno raggiunte con le consuete tempistiche.
Spiacenti per i disagi non dipendenti dalla nostra volontà, ricordiamo che il nostro personale è a vostra completa disposizione per ogni informazione a riguardo.
Cordiali saluti
Da qualche settimana l’aeroporto di Milano Malpensa è oggetto di una forte congestione nella movimentazione delle merci in importazione, acuita sia dal permanere della gravosa situazione pandemica sia per gravi inefficienze organizzative generate da terze parti, ossia da alcuni “ground handlers” delle compagnie aeree.
Al fine di mitigare l’impatto dei disservizi presso l’aeroporto di Milano Malpensa generati dalle predette terze parti, ha portato all’attenzione delle Autorità competenti – tramite l’intervento dell’Associazione di Categoria di riferimento del settore Spedizioni Aeree – la gravosa situazione affinché dette Autorità intervengano per superare le attuali criticità, nonché sta implementando un piano di contingency per “dirottare” (ove possibile) una parte del traffico destinato su Malpensa su altri HUB e ciò al fine di contenere i ritardi nella gestione delle spedizioni generati dai ground handlers.
Dall’inizio della pandemia le spedizioni internazionali e soprattutto intercontinentali possono subire ritardi variabili a seconda delle nazioni di scalo, dovuti ai lockdown locali, spesso intermittenti, e alle riduzioni dei voli aerei da parte dei courier.
Sono coinvolte anche le spedizioni nazionali, in relazione all’implementazione delle misure richieste al fine di adempiere agli obblighi del Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 (il “Decreto Green Pass”).
Tutti i courier stanno monitorando costantemente l’evolversi della situazione, ponendo la massima priorità alla salute e alla sicurezza delle persone.
I tempi di resa, di conseguenza, sono più sensibili a variazioni in base alla destinazione.
Per maggiori informazioni dettagliate vi invitiamo a contattare il nostro reparto commerciale.
L’accordo tra UK e EU annunciato alla vigilia di Natale, fornisce maggiori chiarimenti rispetto agli scambi commerciali tra le due aree a partire dalla fine del periodo di transizione.
Qui di seguito i requisiti essenziali per spedire a partire dal 1° di Gennaio 2021.
• A partire dal 1 Gennaio 2021, per ogni spedizione tra Gran Bretagna ed Unione Europea (e viceversa), sarà necessaria una dichiarazione doganale anche se l’accordo commerciale e di cooperazione tra EU e UK parla di “tariffe zero” (esenzione dai dazi doganali), ciò non elimina l’obbligo di emettere una dichiarazione doganale e pertanto sarà necessario accompagnare la spedizione con fattura proforma o commerciale.
L’accordo si applica solo ai dazi doganali e pertanto nella maggior parte dei casi i dazi doganali non verranno applicati a tutte quelle merci che rispetteranno i requisiti previsti in materia di “origine delle merci”. L’IVA invece sarà regolarmente applicata.
La dichiarazione doganale è necessaria per permettere alle merci di oltrepassare il confine, visto che UK lascerà il mercato unico e l’unione doganale. Eventuali restrizioni previste da singoli Paesi
rimarranno in vigore come ad esempio la richiesta di licenze.
• Requisiti per l’Origine della Merce: per beneficiare dell’accordo EU-UK che prevede l’esenzione dal dazio, è essenziale dimostrare l’origine della merce attraverso la dichiarazione in
fattura (proforma o commerciale) sia per le spedizioni B2B sia per quelle B2C; è preferibile usare la dichiarazione sotto riportata per merci di UK o dell’Unione Europea che rispettano i rispettivi
requisiti di origine. Senza questa dichiarazione, non sarà possibile per il vettore esentare le merci dal pagamento del dazio e potrebbe non essere possibile per il vettore provvedere alla revisione a
posteriori della dichiarazione doganale e se possibile, potrebbero essere applicati costi addizionali.
**The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No.*) declares
that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin.
(Place and date**):
(Name of the exporter):**
IMPORTANTE: Il Paese di Origine delle merci deve essere identificato in modo accurato e rimane responsabilità dello spedente.
Il Exporter Reference No. è richiesto per tutte le spedizioni da UK alla UE (corrisponde al numero EORI di UK). Per le spedizioni dalla UE a UK, il Exporter Reference No. (questo è il tuo numero REX) è richiesto solo quando il valore della spedizione eccede il valore di 6000 EURO/£ 5700.
• Cambiamenti relativi all’IVA in UK saranno introdotti a partire dal 1 Gennaio 2021:
in considerazione del fatto che questo cambiamento non fa parte dell’accordo tra UE e UK, l’IVA verrà applicata su tutte le merci importate in UK da qualsiasi paese nel mondo.
Questo vuol dire che la maggior parte delle spedizioni importate da qualsiasi Paese, inclusa la UE, che hanno un valore pari o maggiore di £135 saranno assoggettate al pagamento dell’IVA.
Per le merci con un valore compreso tra £0 e £135, vendute ad un consumatore (B2C) in UK, l’IVA dovrà essere assolta al momento della vendita e pertanto rimane responsabilità del venditore.
Non possiamo escludere, tuttavia, possibili rallentamenti non dipendenti dalla nostra volontà.
Precisiamo altresì che tutti i nostri operatori sono stati tempestivamente informati e invitati ad attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione indicate dal Ministero della Salute e OMS.
Il nostro customer service e lo staff commerciale è a sua completa disposizione per chiarimenti e dettagli.
Emergenza Sanitaria Pubblica di interesse Internazionale (PHEIC).
La maggior parte delle compagnie aeree ha sensibilmente ridotto o sospeso del tutto i servizi da/per Cina. La situazione è molto fluida e in continua evoluzione con annunci di nuove misure precauzionali che vengono via via adottate senza preavviso come cancellazioni di voli o nuove restrizioni promulgate da Autorità Governative, impattando sull’operatività in tutto il Sud Est Asiatico.
é prossimo un cambiamento nelle procedure doganali che può impattare sui tempi di consegna delle spedizioni che richiedono il rilascio dei certificati EUR1, EUR-MED e ATR e di quali provvedimenti può prendere per mitigarne l’impatto.
Quali spedizioni sono impattate?
Le spedizioni dirette in Turchia che richiedono il certificato ATR e quelle per le quali è previsto il rilascio di EUR1 o EUR-MED.
Qual è la normativa corrente per il rilascio delle certificazioni merci EUR1, EUR-MED e ATR?
L’attuale procedura di rilascio dei certificati di circolazione prevede la possibilità da parte dell’operatore doganale di richiedere la loro previdimazione al competente Ufficio delle Dogane. Questo consente uno sdoganamento tempestivo delle spedizioni.
Cosa cambia da fine aprile 2020 per le spedizioni EUR1, EUR-MED e ATR?
Lo scorso 26 luglio 2019, l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la nota 91956/RU riguardante le nuove disposizioni di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR1, EUR-MED e ATR. La nota ha soppresso la possibilità della previdimazione degli stessi, consentendo un periodo transitorio fino al 22 gennaio, termine successivamente prorogato di 90 giorni con la nota 200901/RU del 3/12/2019. I certificati potranno essere chiesti solo dal momento in cui la merce e la documentazione accompagnatoria verrà messa fisicamente a disposizione della dogana per i controlli.
In sostanza, da fine aprile 2020 i vettori non potranno più previdimare i certificati. Ne consegue che i tempi di transito in esportazione per le spedizioni che prevedono i certificati EUR1, EUR-MED e ATR potranno subire dei ritardi presso le varie dogane di esportazione.
Cosa può fare perchè i tempi di transito delle esportazioni non si allunghino?
Se l’azienda è un’esportatrice abituale, può richiedere il riconoscimento dello status di Esportatore Autorizzato. In questo caso potrà attestare direttamente l’origine preferenziale delle merci in fattura indipendentemente dal loro valore, con risparmio di tempo e uno sdoganamento veloce.
Come può chiedere lo status di esportatore autorizzato?
La società che intende ottenere l’autorizzazione di esportatore autorizzato deve presentare apposita domanda scritta all’Ufficio delle Dogane competente per territorio. Sono previsti requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo. Contattare l’ufficio doganale competente del proprio territorio per tutte le informazioni necessarie.
Dal momento che la scadenza di fine aprile 2020 si avvicina, è importante fare richiesta dello status di esportatore autorizzato il prima possibile per evitare ritardi alle spedizioni.
dal 6 Luglio al 28 Luglio avrà luogo la manifestazione sportiva “LE TOUR 2019”.
Per tale motivo le spedizioni destinate in Francia subiranno potrebbero essere soggette a ritardi.
Di seguito link con la mappa dettagliata : https://www.letour.fr/en/overall-route
A causa di uno sciopero doganale a Beirut, il servizio di sdoganamento potrebbe subire dei ritardi sia in import che in export. Sono coinvolte anche le spedizioni di soli documenti in quanto transitano in area doganale. Attualmente non si sa quando i funzionari doganali riprenderanno la normale attività.
A partire dal 1 aprile 2019, è richiesto il codice di identificazione fiscale dell’importatore (INN) per le spedizioni di merci in Russia. Il mittente dovrà provvedere a fornire il numero di identificazione fiscale dell’importatore (composto da 10 cifre).
Per le lettere e le spedizioni di documenti, il codice identificativo deve essere indicato sulla lettera di vettura. Per le spedizioni di merci dovrà essere indicato anche nelle fatture di spedizione.
La Dogana eseguirà controlli casuali sull’ID fiscale dell’importatore per tutti i tipi di spedizioni incluse lettere e documenti. Se manca il codice identificativo, il vettore dovrà contattare l’importatore per ottenerlo localmente e potranno verificarsi ritardi di consegna.
Dal 1 ° luglio 2019 il codice identificativo fiscale sarà obbligatorio per tutte le spedizioni, senza eccezioni, altrimenti non sarà autorizzata l’esportazione.