Non possiamo escludere, tuttavia, possibili rallentamenti non dipendenti dalla nostra volontà.
Precisiamo altresì che tutti i nostri operatori sono stati tempestivamente informati e invitati ad attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione indicate dal Ministero della Salute e OMS.
Il nostro customer service e lo staff commerciale è a sua completa disposizione per chiarimenti e dettagli.
Emergenza Sanitaria Pubblica di interesse Internazionale (PHEIC).
La maggior parte delle compagnie aeree ha sensibilmente ridotto o sospeso del tutto i servizi da/per Cina. La situazione è molto fluida e in continua evoluzione con annunci di nuove misure precauzionali che vengono via via adottate senza preavviso come cancellazioni di voli o nuove restrizioni promulgate da Autorità Governative, impattando sull’operatività in tutto il Sud Est Asiatico.
é prossimo un cambiamento nelle procedure doganali che può impattare sui tempi di consegna delle spedizioni che richiedono il rilascio dei certificati EUR1, EUR-MED e ATR e di quali provvedimenti può prendere per mitigarne l’impatto.
Quali spedizioni sono impattate?
Le spedizioni dirette in Turchia che richiedono il certificato ATR e quelle per le quali è previsto il rilascio di EUR1 o EUR-MED.
Qual è la normativa corrente per il rilascio delle certificazioni merci EUR1, EUR-MED e ATR?
L’attuale procedura di rilascio dei certificati di circolazione prevede la possibilità da parte dell’operatore doganale di richiedere la loro previdimazione al competente Ufficio delle Dogane. Questo consente uno sdoganamento tempestivo delle spedizioni.
Cosa cambia da fine aprile 2020 per le spedizioni EUR1, EUR-MED e ATR?
Lo scorso 26 luglio 2019, l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la nota 91956/RU riguardante le nuove disposizioni di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR1, EUR-MED e ATR. La nota ha soppresso la possibilità della previdimazione degli stessi, consentendo un periodo transitorio fino al 22 gennaio, termine successivamente prorogato di 90 giorni con la nota 200901/RU del 3/12/2019. I certificati potranno essere chiesti solo dal momento in cui la merce e la documentazione accompagnatoria verrà messa fisicamente a disposizione della dogana per i controlli.
In sostanza, da fine aprile 2020 i vettori non potranno più previdimare i certificati. Ne consegue che i tempi di transito in esportazione per le spedizioni che prevedono i certificati EUR1, EUR-MED e ATR potranno subire dei ritardi presso le varie dogane di esportazione.
Cosa può fare perchè i tempi di transito delle esportazioni non si allunghino?
Se l’azienda è un’esportatrice abituale, può richiedere il riconoscimento dello status di Esportatore Autorizzato. In questo caso potrà attestare direttamente l’origine preferenziale delle merci in fattura indipendentemente dal loro valore, con risparmio di tempo e uno sdoganamento veloce.
Come può chiedere lo status di esportatore autorizzato?
La società che intende ottenere l’autorizzazione di esportatore autorizzato deve presentare apposita domanda scritta all’Ufficio delle Dogane competente per territorio. Sono previsti requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo. Contattare l’ufficio doganale competente del proprio territorio per tutte le informazioni necessarie.
Dal momento che la scadenza di fine aprile 2020 si avvicina, è importante fare richiesta dello status di esportatore autorizzato il prima possibile per evitare ritardi alle spedizioni.
dal 6 Luglio al 28 Luglio avrà luogo la manifestazione sportiva “LE TOUR 2019”.
Per tale motivo le spedizioni destinate in Francia subiranno potrebbero essere soggette a ritardi.
Di seguito link con la mappa dettagliata : https://www.letour.fr/en/overall-route
A causa di uno sciopero doganale a Beirut, il servizio di sdoganamento potrebbe subire dei ritardi sia in import che in export. Sono coinvolte anche le spedizioni di soli documenti in quanto transitano in area doganale. Attualmente non si sa quando i funzionari doganali riprenderanno la normale attività.
A partire dal 1 aprile 2019, è richiesto il codice di identificazione fiscale dell’importatore (INN) per le spedizioni di merci in Russia. Il mittente dovrà provvedere a fornire il numero di identificazione fiscale dell’importatore (composto da 10 cifre).
Per le lettere e le spedizioni di documenti, il codice identificativo deve essere indicato sulla lettera di vettura. Per le spedizioni di merci dovrà essere indicato anche nelle fatture di spedizione.
La Dogana eseguirà controlli casuali sull’ID fiscale dell’importatore per tutti i tipi di spedizioni incluse lettere e documenti. Se manca il codice identificativo, il vettore dovrà contattare l’importatore per ottenerlo localmente e potranno verificarsi ritardi di consegna.
Dal 1 ° luglio 2019 il codice identificativo fiscale sarà obbligatorio per tutte le spedizioni, senza eccezioni, altrimenti non sarà autorizzata l’esportazione.
La gestione delle spedizioni, di documenti e di merci, destinate ai “Sanctioned Countries USA” (Paesi soggetti a sanzioni dagli Stati Uniti) sono soggette a costi aggiuntivi.
Il supplemento Restricted Destination è imposto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Ricordiamo l’elenco dei Paesi coinvolti: Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Iran, Iraq, Nord Korea, Libia, Somalia, Sudan, Siria, Yemen, Afghanistan, Bielorussia, Libano, Myanmar, Sudan, e Zimbabwe.
Vi informiamo che si sono verificati ritardi con lo sdoganamento delle spedizioni destinate in Pakistan in
quanto lo sdoganamento deve essere effettuato tramite un nuovo sistema informatico Doganale
chiamato WEBOC. Di recente il ritardo medio con lo sdoganamento si è ridotto, in generale molte
spedizioni vengono consegnate il giorno dell’ingresso nel Paese.